Pubblicato il 3 Ottobre 2022

D.M. 2 SETTEMBRE 2021 – NUOVI OBBLIGHI SICUREZZA ANTINCENDIO

Come già anticipato. Lo storico D.M 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è stato completamente abrogato con la successione di tre nuovi decreti emanati nell’autunno del 2021.

D.M. 01/09/2021 “Decreto Manutenzioni”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il primo dei tre decreti previsti recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il D.M. 01/09/2021  soprannominato “Decreto Manutenzioni” entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione e tratta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II dello stesso decreto.

D.M. 02/09/2021 – NUOVI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Dal 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il secondo decreto, il DM del 2 settembre 2021, che introduce importanti novità in materia di gestione della sicurezza , formazione dei lavoratori e degli addetti alla prevenzione incendi.

Il decreto si compone di cinque allegati. Nei primi due documenti viene approfondita, nello specifico, la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza, dall’indicare i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza, ai criteri da rispettare all’interno dei piani di emergenza.

IL PIANO DI EMERGENZA

L’obbligo di redigere il Piano di Emergenza è previsto per:

  • luoghi di lavoro dove ci sono almeno dieci lavoratori;
  • I luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente da numero dei lavoratori;
  • I luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro fuori dall’elenco citato il piano di emergenza non è obbligatorio, fermo restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.

CLASSIFICAZIONI RISCHIO E FORMAZIONE

Un’altra importante novità introdotta riguarda la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento. Nel vecchio DM 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (basso, medio ed elevato), mentre il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (di tipo 1, 2 e 3).  Nel dettaglio:

  • aziende di livello 3 (aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione). È previsto un modulo teorico da 12 ore + modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore).
  • aziende di livello 2 (aziende con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) è previsto un modulo teorico da 5 ore + modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore).
  • aziende di livello 1 (aziende basso rischio, al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso). È previsto un modulo teorico da 2 ore + modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti sempre ogni 5 anni (2 ore)

A differenza di quanto previsto dal vecchio decreto, con il D.M del 02/09/2021 anche per le attività di livello 1, quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio, diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e l’aggiornamento andrà ripetuto con cadenza quinquennale.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.

Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene rispettato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Per la predisposizione di un piano antincendio e per la valutazione delle misure organizzative e gestionali in caso di incendio, affidati a noi, un nostro esperto ti aiuterà ad adeguarti alla nuova normativa vigente.

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